REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
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(in osservanza del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all’art.
4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, e della C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008)
1A cosa serve un regolamento che disciplini e sanzioni le
condotte degli studenti?
a) A far introiettare alle giovani generazioni il valore
delle regole per lo svolgimento ordinato della vita sociale. La regola non è
solo limite o punizione, così come viene diffusamente percepita dai giovani, ma
è anche strumento di concordia e di coesione sociale, e, per certi versi, di
felicità.
b). Per segnare i confini dell’agire incerto ed esplorativo
delle giovani generazioni liberandoli così da inutili ansie e da insicurezze.
Non può esserci educazione in assenza di regole.
c) Per introdurre nella riflessione e nella consapevolezza
delle giovani generazioni la dimensione sovra- familiare della regola, ovvero,
la dimensione giuridico-istuzionale.
d) Per costruire il valore della responsabilità personale
rispetto all’agire individuale e collettivo.
Art. 1 - Premessa
1. La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un
comportamento rispettoso di se stessi, degli altri e delle cose, il
rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità.
2. La scuola, inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il
rispetto di regole organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono
la base di una convivenza civile.
3. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente
coscienza delle regole e dei doveri che la convivenza impone e questo percorso
di interiorizzazione costituisce una parte significativa del progetto formativo
dell’Istituto.
Art. 2 - Principi generali
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza prima essere invitato ad esporre verbalmente o per
iscritto le proprie ragioni, a seguito della contestazione dei fatti, e senza
che ne sia stata riconosciuta la diretta responsabilità. Per le sanzioni che
prevedono l’allontanamento dalla scuola o il pagamento del danno, lo studente
può esporre le proprie ragioni anche in presenza dei genitori, che devono essere
avvisati comunicando la data e l’ora di riunione dell’Organo Collegiale. La
sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni
che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa; più la sanzione è grave e
più sarà necessario il rigore motivazionale anche al fine di dare conto del
rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione
medesima
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la
libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive
dell’altrui personalità.
4. L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di
una corretta collocazione all’interno del “sistema” scolastico e di un processo
educativo in evoluzione.
5. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come
segnali di inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di
responsabilità e richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei
docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le
cause che le hanno prodotte.
6. A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro
scolastico proficuo, pertanto, in caso di mancanze gravi o reiterate o di
comportamenti violenti e pericolosi saranno immediatamente informati dai docenti
i genitori.
7. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione delle devono sempre
essere possibilmente tempestive, proporzionate all’infrazione disciplinare e
ispirate, laddove possibile, al principio della riparazione del danno e , se
possibile, al risarcimento dello stesso.
8. Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dell’alunno. A
quest’ultimo può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in
attività in favore della comunità scolastica.
9. Della sospensione dell’alunno dalle lezioni si dovrà dare tempestiva notifica
ai genitori e, comunque, non oltre tre giorni dalla data in cui l’organo
collegiale ha deciso la sospensione.
Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni
applicabili Natura della mancanza Provvedimento disciplinare Organo competente
1. Mancanza ai doveri scolastici: compiti, consegne specifiche. Ammonizione
privata. Docente curricolare.
2. Negligenza abituale. Ammonizione privata. Dirigente Scolastico.
3. Comportamento di disturbo alle lezioni e violazione del regolamento.
Annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente.
Docente curricolare. 4.
4. Ripetuti ritardi nelle giustificazioni.
5. Comunicazione alla famiglia. Docente curricolare.
5. 5.Assenze ingiustificate ripetute Convocazione della famiglia. Consiglio di
Classe2
6. Violazione del regolamento interno che turbi il regolare andamento della
scuola. Ammonizione scritta Docente curriculare
7. Comportamenti scorretti durante l’intervallo nei confronti di compagni,
docenti o personale A.T.A. Non concessione dell’intervallo singolo o di classe
Docente curriculare. 2 Il Consiglio di classe opererà sempre nella composizione
allargata a tutte le componenti ivi compresi i genitori
8. Abbigliamento indecoroso Ammonizione scritta su registro e libretto Docente
curricolare
9. Utilizzo improprio di materiale non didattico durante lo svolgimento
dell’attività didattica (giornalini, riviste, lettore mp3 ecc…) Ammonizione
scritta su registro e libretto con ritiro temporaneo del materiale da restituire
in presenza dei genitori Segnalazione al Dirigente Scolastico Docente
curricolare / Dirigente Scolastico
10. Danni agli arredi ed alle attrezzature accertati o per grave incuria o per
vandalismo. Risarcimento o riparazione del danno. Consiglio di Classe con
convocazione della famiglia.
11. Falsificazione della firma Ammonizione con annotazione sul registro di
classe e comunicazione alla famiglia Dirigente Scolastico
12. Utilizzo del telefono cellulare per effettuazione e ricezione di chiamate,
invio e ricezione di messaggi durante le ore di permanenza a scuola Ritiro
temporaneo del telefono cellulare privo di sim, da restituire solo alla presenza
dei genitori. Docente curricolare
13. Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Atteggiamenti
offensivi nei confronti di altri alunni o personale della scuola.
Allontanamento dalla scuola per uno/tre giorni. Curricoli giornalieri
sostitutivi e obbligatori o attività socialmente utili. Consiglio di Classe.
14. Ripetuto comportamento di disturbo alle lezioni e violazione del
regolamento. Segnalazione al Dirigente Scolastico e richiesta di intervento in
aula. Ammonizione con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla
famiglia Allontanamento dalla scuola per un giorno Esclusione dalle attività
integrative (sportive, visite o viaggi d’istruzione) Docente curricolare o
Coordinatore del C. di C. Consiglio di Classe
15. Utilizzo del telefono cellulare a scuola per riprese foto/cinematografiche,
trasmissione di immagini, testi o filmati Allontanamento da scuola fino a
cinque giorni. Consiglio di Classe.
16. Linguaggio irriguardoso e offensivo della personalità altrui. Sospensione
dalle lezioni fino a 15 giorni e/o da attività didattiche Consiglio di Classe.
17. Gravi o reiterate infrazioni disciplinari . Fatti che turbino il regolare
andamento della scuola. Offese al decoro personale, alle religioni ed alle
istituzioni. Offese alla morale, oltraggio al personale della scuola.
Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (la sanzione può
essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno e/o con
attività a favore della comunità scolastica). Consiglio di Classe.
18. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. Atti di
bullismo e di violenza. Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15
giorni e commisurato alla gravità del reato Delibera del Consiglio di Istituto.
19. Trattamento improprio, durante l’orario scolastico, di dati personali
acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici
Sospensione oltre 15 gg. e, nei casi gravi, esclusione dallo scrutinio finale.
Delibera del Consiglio di Istituto.
20. Casi di recidiva di atti di violenza grave o tali da ingenerare un elevato
allarme sociale. Situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone. Reati di
particolare gravità, perseguibili d’ufficio o per il quale l’Autorità
Giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Allontanamento dalla comunità
scolastica sino al termine dell’anno scolastico e, nei casi più gravi,
allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame
di Stato conclusivo del ciclo di studi. (Nei casi in cui l’Autorità
Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola). Delibera del Consiglio di
Istituto.
Art. 4- Contesti in cui si applicano la sanzioni disciplinari
Le sanzioni di cui all’art.3 si applicano nei contesti in cui si articola
l’attività scolastica: l’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’intervallo, la
mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività
extra-curricolari, che sono da considerarsi a tutti gli effetti attività
scolastiche. Le sanzioni di cui all’art. 3 si applicano, altresì, alle
trasgressioni commesse fuori della scuola, purché siano espressamente collegate
a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte
ripercussione nell’ambiente scolastico. Le sanzioni per le mancanze disciplinari
commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 e 6 – Recidive
In caso di recidiva viene applicata la sanzione di grado superiore.
Art. 7. – Misure sostitutive alle sanzioni
1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della
consapevolezza delle conseguenze di eventuali comportamenti che configurano
mancanze disciplinari, può adottare, in sostituzione delle sanzioni, di cui
all’art. 3, le seguenti misure educative: Richiesta di colloquio con la
famiglia Consegna da svolgere in classe e/o a casa Invito alla riflessione;
pratiche mediative con la vittima Proposta di attività finalizzate al
ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in
favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali)
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia
educativo-didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
Art. 8 – Organo di garanzia e impugnazioni L’Organo di Garanzia
della scuola è composto dal Dirigente Scolastico,che lo presiede, un docente
designato dal Consiglio d’Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori
designati dal Consiglio stesso. Con la stessa procedura si nominano un membro
supplente docente e un membro supplente genitore per le sostituzioni in caso di
assenze giustificate o conflitto di interessi Contro le sanzioni disciplinari è
ammesso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ricorso in
forma scritta da parte di chiunque ne abbia interesse all’Organo di Garanzia
interno, che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni Qualora
l’Organo di garanzia non decida entro il predetto termine, la sanzione non potrà
che ritenersi confermata. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque
vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola in
merito all’applicazione del presente regolamento. La convocazione dell’Organo di
garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il
Segretario verbalizzante. Per la validità della seduta è richiesta la presenza
della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun membro dell’Organo di garanzia
ha diritto di parola e di voto; l’espressione di voto è palese: Non è prevista
l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L’esito del
ricorso va notificato per iscritto all’interessato. Contro le violazioni del
Regolamento di cui al D.P.R. 235/07, recepite dal presente Regolamento
d’Istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico del Lazio che
decide, sentito il parere di un apposito organo di garanzia regionale.
Art. 9 – Esecutività della sanzione
Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti
amministrativi pur non definitivi, la sanzione potrà essere eseguita pur in
pendenza di procedimento di impugnazione
Art. 10.- Promulgazione
Il presente Regolamento è affisso permanentemente all'albo dell'Istituto e
ne è possibile la consultazione.
Art.11. Disposizione generale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di
Legge e ai provvedimenti dell’autorità scolastica.
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie
II presente Regolamento che sostituisce interamente il precedente, entra in
vigore il 21/01/2010, su delibera del Consiglio d'Istituto del 20/01/2010. Il
Consiglio d'Istituto ha facoltà di aggiornare il presente Regolamento,
apportando aggiunte e modifiche, ogni qual volta se ne presenti la necessità, o
comunque su proposta dei rappresentanti di almeno una componente. Regolamento
approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 gennaio 2010 con delibera n°6